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DL semplificazioni – Domicilio digitale per i professionisti iscritti all’Albo

31 juillet 2020

A fronte della pubblicazione del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni) sulla GURI n. 178 del 16.7.2020, si segnala una norma efficace a partire dal 17 luglio 2020.

Il Decreto Legge, adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto, all’art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.

Nell’innovare il previgente testo del D.Lgs 82/2005, viene previsto che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza, ed, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.

Si invitano, di conseguenza, gli iscritti che non si sono ancora dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata o che non lo hanno ancora comunicato ad ottemperare immediatamente.

In allegato il modello di richiesta indirizzo PEC.

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