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R.D. 23 OTTOBRE 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto

26 novembre 2019

Disposizioni di legge riguardanti l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti

CAPO I. –

Dell’Albo

ART. 1
In ogni provincia è costituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel Comune capoluogo.

ART. 2
Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio Albo. Quando gli iscritti dell’Albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell’Albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo Presidente della Corte di Appello.

ART. 3
L’Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. La iscrizione nell’Albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell’Albo, deve comunicare al Consiglio dell’Ordine, mediante lettera raccomandata, l’eventuale cambiamento di residenza.

ART. 4
Per essere iscritto nell’Albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti all’Albo, a termini dell’art. 3, capoverso 2° della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali superiori dell’arma del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

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