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ORDINAMENTO della PROFESSIONE Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 (G.U. 17/07/1923 n. 167)

26 novembre 2019

Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Art. 1
– Il titolo d’ingegnere e quello di architetto spettano a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12.

Art. 2
– E’ istituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell’Albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.

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