26 November 2019
Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.
Art. 1
– Il titolo d’ingegnere e quello di architetto spettano a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12.
Art. 2
– E’ istituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell’Albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.
Art. 1
– Il titolo d’ingegnere e quello di architetto spettano a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12.
Art. 2
– E’ istituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell’Albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’Albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.
Anlagen
- legge_24_06_1923_ordinamento_professione[.pdf 38,86 Kb - 08.08.2024]